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Statuto

Libera Università del Valdarno

Art. 1- Denominazione

  1. In data 26/06/2013 è stata costituita, ai sensi dell’art. 36 e sgg. Cod. Civ. una associazione di promozione sociale, libera ed autonoma, aconfessionale, apolitica, senza scopi di lucro, aperta a tutti i cittadini maggiorenni, senza distinzione di sesso, cultura, provenienza, religione, stato sociale.

  2. La denominazione dell’Associazione è la seguente: LIBERA UNIVERSITÁ DEL VALDARNO.

  3. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.2 – Sede

  1. La Libera Università del Valdarno ha sede legale a Montevarchi in via Pestello 52.

Art.3 – Finalità e scopo

  1. L’Associazione, ispirandosi ad un’idea di cultura come fatto pubblico e collettivo e come un bene di carattere sociale, concorre alla complessiva crescita sociale e civile di tutta la comunità. Scopo precipuo della Libera Università è la promozione sociale e culturale degli associati ai fini di stabilire una maggiore e più consapevole integrazione nel territorio. Per il conseguimento dei suoi fini l’Associazione istituisce corsi culturali ed attività integrative: conferenze, incontri, visite guidate, laboratori, attività di volontariato ed altro. Tutte le attività non hanno scopo di lucro e sono di carattere prevalentemente volontario. In particolare l’Associazione si propone di:

    • offrire preziose occasioni di apprendimento, risvegliando e stimolando interessi sopiti o mai coltivati attraverso la formazione e l’educazione permanente;

    • valorizzare il gioco e la creatività come strumenti di conoscenza e mezzi di aggregazione;

    • operare un confronto mediante un permanente dialogo fra culture e generazioni diverse;

    • agire con propria programmazione e collaborare, mediante convenzioni, con enti e associazioni pubbliche e private che perseguono analoghe finalità, conservando la propria individualità e autonomia amministrativa e organizzativa;

    • eventualmente federarsi con enti e associazioni nazionali ed internazionali che operano con le medesime finalità.

Art.4 – Composizione

  1. Tutte le persone, italiane o straniere, residenti in Valdarno, interessate alle attività dell’Associazione, possono diventarne soci previo versamento di una quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono riconosciute le seguenti categorie di soci:

    • Soci Fondatori, sono le persone che hanno dato vita all’Associazione, firmando l’Atto costitutivo;

    • Soci Ordinari, sono le persone che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

    • Soci Sostenitori, sono le persone che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie o prestano la loro professionalità e competenza gratuitamente secondo le richieste degli organi direttivi.

Art.5 – Diritti e doveri dei Soci

1. Gli Associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee sociali con diritto di voto singolo; sono tenuti ad osservare le norme statutarie ed i regolamenti interni, non prendere iniziative in contrasto con le finalità che ispirano l’Associazione, versare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli Associati decadono dall’appartenenza all’Associazione nei seguenti casi: dimissioni volontarie, mancata osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti interni, mancato versamento della quota associativa annuale.

 

Art.6 – Organi sociali

  1. Gli organi sociali sono:

    • l’Assemblea degli Associati

    • il Consiglio Direttivo;

    • il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso per spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell’attività prestata.

Art.7 – Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo.

  2. L’Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria qualora lo richiedano particolari esigenze, a giudizio del Consiglio Direttivo.

  3. Le Assemblee, ordinaria o straordinaria, dovranno essere convocate con almeno otto giorni di anticipo. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza, nonché l’Ordine del giorno. La convocazione dell’Assemblea è fatta in forma scritta e affissa per otto giorni nella sede legale.

  4. Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto. Ogni associato ha diritto ad un voto.

  5. Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, potranno essere convocate, in seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima convocazione; in tal caso saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibereranno con il voto della maggioranza dei presenti.

  6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei due Vice-Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo.

  7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

  8. Spetta all’Assemblea ordinaria indicare le linee guida su cui il Consiglio Direttivo elabora il programma.

Art.8 – Consiglio Direttivo

  1. L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo che, al suo interno distribuisce le cariche. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri: il Presidente, due Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario, quattro Consiglieri.

  2. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

    • esaminare il Rendiconto economico e finanziario e il Bilancio preventivo, redatti dal Tesoriere;

    • determinare annualmente la misura della quota associativa;

    • fissare la data dell’Assemblea Ordinaria degli Associati, da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’Assemblea Straordinaria, qualora lo reputi necessario;

    • attuare le finalità previste dallo Statuto

    • verificare periodicamente i risultati dell’attività svolta;

    • redigere e approvare il programma delle attività per ogni anno;

    • svolgere ogni altra funzione non espressamente riservata alla Assemblea.

  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa comunicazione con preavviso di almeno 24 ore, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno cinque consiglieri.

  4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nella votazione prevarrà il voto del Presidente.

  5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

  6. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i componenti possono essere rieletti; lo stesso dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art.9 – Presidente

  1. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

  2. Il Presidente è il rappresentante legale della Libera Università del Valdarno in ogni evenienza.

  3. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati da uno dei due vicepresidenti.

Art.10 – Cariche sociali

  1. Le cariche sociali sono gratuite.

Art.11 – Patrimonio sociale

  1. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti e Associazioni, da eventuali lasciti e donazioni.

Art.12 – Anno sociale – Rendiconto economico e finanziario

  1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo di ottobre e terminano il 30 settembre successivo.

  2. Ogni anno il Consiglio Direttivo esamina il Rendiconto economico e finanziario nonché il Bilancio preventivo, redatto dal Tesoriere.

  3. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto disposto dalla Legge.