Statuto
Libera Università del Valdarno
Art. 1- Denominazione
-
In data 26/06/2013 è stata costituita, ai sensi dell’art. 36 e sgg. Cod. Civ. una associazione di promozione sociale, libera ed autonoma, aconfessionale, apolitica, senza scopi di lucro, aperta a tutti i cittadini maggiorenni, senza distinzione di sesso, cultura, provenienza, religione, stato sociale.
-
La denominazione dell’Associazione è la seguente: LIBERA UNIVERSITÁ DEL VALDARNO.
-
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art.2 – Sede
-
La Libera Università del Valdarno ha sede legale a Montevarchi in via Pestello 52.
Art.3 – Finalità e scopo
-
L’Associazione, ispirandosi ad un’idea di cultura come fatto pubblico e collettivo e come un bene di carattere sociale, concorre alla complessiva crescita sociale e civile di tutta la comunità. Scopo precipuo della Libera Università è la promozione sociale e culturale degli associati ai fini di stabilire una maggiore e più consapevole integrazione nel territorio. Per il conseguimento dei suoi fini l’Associazione istituisce corsi culturali ed attività integrative: conferenze, incontri, visite guidate, laboratori, attività di volontariato ed altro. Tutte le attività non hanno scopo di lucro e sono di carattere prevalentemente volontario. In particolare l’Associazione si propone di:
-
offrire preziose occasioni di apprendimento, risvegliando e stimolando interessi sopiti o mai coltivati attraverso la formazione e l’educazione permanente;
-
valorizzare il gioco e la creatività come strumenti di conoscenza e mezzi di aggregazione;
-
operare un confronto mediante un permanente dialogo fra culture e generazioni diverse;
-
agire con propria programmazione e collaborare, mediante convenzioni, con enti e associazioni pubbliche e private che perseguono analoghe finalità, conservando la propria individualità e autonomia amministrativa e organizzativa;
-
eventualmente federarsi con enti e associazioni nazionali ed internazionali che operano con le medesime finalità.
-
Art.4 – Composizione
-
Tutte le persone, italiane o straniere, residenti in Valdarno, interessate alle attività dell’Associazione, possono diventarne soci previo versamento di una quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono riconosciute le seguenti categorie di soci:
-
Soci Fondatori, sono le persone che hanno dato vita all’Associazione, firmando l’Atto costitutivo;
-
Soci Ordinari, sono le persone che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
-
Soci Sostenitori, sono le persone che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie o prestano la loro professionalità e competenza gratuitamente secondo le richieste degli organi direttivi.
-
Art.5 – Diritti e doveri dei Soci
1. Gli Associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee sociali con diritto di voto singolo; sono tenuti ad osservare le norme statutarie ed i regolamenti interni, non prendere iniziative in contrasto con le finalità che ispirano l’Associazione, versare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli Associati decadono dall’appartenenza all’Associazione nei seguenti casi: dimissioni volontarie, mancata osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti interni, mancato versamento della quota associativa annuale.
Art.6 – Organi sociali
-
Gli organi sociali sono:
-
l’Assemblea degli Associati
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente.
-
Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso per spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell’attività prestata.
Art.7 – Assemblea degli Associati
-
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo.
-
L’Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria qualora lo richiedano particolari esigenze, a giudizio del Consiglio Direttivo.
-
Le Assemblee, ordinaria o straordinaria, dovranno essere convocate con almeno otto giorni di anticipo. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza, nonché l’Ordine del giorno. La convocazione dell’Assemblea è fatta in forma scritta e affissa per otto giorni nella sede legale.
-
Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto. Ogni associato ha diritto ad un voto.
-
Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, potranno essere convocate, in seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima convocazione; in tal caso saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibereranno con il voto della maggioranza dei presenti.
-
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei due Vice-Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo.
-
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
-
Spetta all’Assemblea ordinaria indicare le linee guida su cui il Consiglio Direttivo elabora il programma.
Art.8 – Consiglio Direttivo
-
L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo che, al suo interno distribuisce le cariche. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri: il Presidente, due Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario, quattro Consiglieri.
-
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
-
esaminare il Rendiconto economico e finanziario e il Bilancio preventivo, redatti dal Tesoriere;
-
determinare annualmente la misura della quota associativa;
-
fissare la data dell’Assemblea Ordinaria degli Associati, da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’Assemblea Straordinaria, qualora lo reputi necessario;
-
attuare le finalità previste dallo Statuto
-
verificare periodicamente i risultati dell’attività svolta;
-
redigere e approvare il programma delle attività per ogni anno;
-
svolgere ogni altra funzione non espressamente riservata alla Assemblea.
-
-
Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa comunicazione con preavviso di almeno 24 ore, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno cinque consiglieri.
-
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nella votazione prevarrà il voto del Presidente.
-
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
-
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i componenti possono essere rieletti; lo stesso dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art.9 – Presidente
-
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
-
Il Presidente è il rappresentante legale della Libera Università del Valdarno in ogni evenienza.
-
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati da uno dei due vicepresidenti.
Art.10 – Cariche sociali
-
Le cariche sociali sono gratuite.
Art.11 – Patrimonio sociale
-
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti e Associazioni, da eventuali lasciti e donazioni.
Art.12 – Anno sociale – Rendiconto economico e finanziario
-
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo di ottobre e terminano il 30 settembre successivo.
-
Ogni anno il Consiglio Direttivo esamina il Rendiconto economico e finanziario nonché il Bilancio preventivo, redatto dal Tesoriere.
-
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto disposto dalla Legge.